Conducente veicolo responsabilità in caso di investimento pedone

Conducente veicolo investe pedone.

Alleghiamo una recente sentenza della Corte di Cassazione (21072/2016) in materia di valutazione della responsabilità tra conducente di un veicolo e pedone in caso di sinistro.
E’ sempre necessario un attento e dettagliato, studio peritale riguardante la dinamica, per attribuire la responsabilità alle parti coinvolte in un sinistro stradale, e quindi premettere ai giudici la conclusione di una sentenza.
E’ consigliabile svolgere prima il lavoro peritale coinvolgendo uno o più periti per la ricostruzione cinematica, la quale poi deve essere documentata al giudice. Ciò permette a entrambe le parti di fornire una propria opinione o ipotesi sull’accaduto.
Le sentenze, da sempre svolgono un ruolo fondamentale al fine di permettere l’interpretazione di una legge o di una norma, volta a regolamentare uno specifico contesto oggettivo sia per quanto riguarda il codice della strada sia per quanto concerne tutte le altre forme di responsabilità.
Gli Ermellini hanno chiarito che l’accertamento del comportamento colposo del pedone che venga investito da un veicolo – ad esempio, nel caso in cui il pedone, distratto al sopraggiungere dell’auto, non si sia spostato o non abbia cercato un alternativa utile atta a evitare l’impatto– non è sufficiente per affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che il conducente- investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dal Codice Civile (art. 2054): “Il conducente del veicolo…è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Si evidenzia inoltre come emerga il comportamento imprudente e non rispettoso del codice della strada da parte del pedone.
Per la Corte infatti, la configurabilità di un concorso di responsabilità tra il conducente di un autoveicolo e un pedone investito può essere esclusa soltanto tramite l’accertamento di una condotta del pedone investito che sia talmente imprevedibile, in rapporto a tutte le circostanze del contesto in cui accade l’investimento, da escludere il nesso di causa.