Concorso di colpa scooter auto

Concorso di colpa

In questo articolo andremo a riassumere il concorso di colpa in ambito RC auto, la concorsualità o corresponsabilità è un fenomeno molto presente in percentuale negli incidenti stradali.

Nel caso in oggetto, una delle due parti pone in essere un azione di guida contraria alle norme di comportamento previste dal Codice della Strada.
Il caso concreto esaminato riguarda un sinistro tra uno scooter e un’auto, nel quale la seconda ometteva di dare la dovuta precedenza al primo, collidendo con lo stesso e provocandone la rovinosa caduta.
In primo e secondo grado di giudizio, viene contestata al conducente dello scooter un concorso di colpa nell’incidente pari al 25%, motivata dal fatto che la velocità dello stesso sarebbe stata troppo elevata e che, se fosse stata minore, egli avrebbe potuto vedere per tempo e quindi prevedere l’auto ed evitarla.
La Cassazione conferma tale orientamento, in quanto il giudice, in considerazione di quanto previsto dall’art. 2054 secondo comma, ricordiamo in breve che l’art. 2054 tratta il comportamento al quale ci si deve attenere nell’ambito della circolazione stradale, ovvero il conducente di un veicolo ha l’obbligo di dimostrare con prove oggettive, di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro stradale e che entrambi i conducenti fino a prova contraria hanno concorso, salvo dimostrare il caso fortuito.

Nel caso di incidente stradale tra veicoli si presume che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
Il giudicante deve comunque considerare il comportamento di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, anche laddove uno solo dei due sia stato sanzionato per illecito amministrativo, per poter così stabilire la corretta ripartizione delle responsabilità o un eventuale concorso di colpa. Tale comportamento può essere ricostruito valutando diverse circostanze come il punto di impatto tra i veicoli, l’entità dello stesso nonché la presenza o meno di tracce di frenata.concorso di colpa
Nel caso in oggetto possiamo determinare che entrambi i comportamenti dei conducenti hanno concorso alla causazione dell’incidente stradale, l’auto omettendo la precedenza, lo scooter mantenendo una velocità troppo elevata per la circostanza.
Possiamo dunque affermare che anche sé con un “peso” di responsabilità differente entrambi i veicoli hanno commesso un’inadempienza al codice della strada e di conseguenza in concorso di colpa a causare l’incidente stradale.