Rivalsa del datore di lavoro

Rivalsa del datore di lavoro.

Indennizzo per rivalsa del datore di lavoro

Si intende rivalsa del datore di lavoro, il caso in cui un lavoratore dipendente rimanga vittima di lesioni personali che gli impediscono di svolgere le normali mansioni in azienda, la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative costituisce normalmente un danno economico per il datore di lavoro. In questo caso il suo Titolare avrà diritto alla rivalsa del datore di lavoro.  Infatti, anche se vengono chiamati in causa gli enti previdenziali, circa il 60% della retribuzione rimane a carico dell’imprenditore, che ha però la possibilità di rivalersi per tali somme nei confronti del soggetto che ha cagionato il danno. Questo principio viene confermato dalla sentenza 6132/1988 della Corte di Cassazione, la quale stabilisce che: “Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per le mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative. Il danno del datore di lavoro può essere liquidato sulla base dell’ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati dal medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato”.

Consideri che circa l’80% degli imprenditori non sono a conoscenza di questa opportunità e non esercitano l’azione di rivalsa in caso di assenza di dipendenti per fatti imputabili a terzi. Ciò determina a livello nazionale una perdita complessiva per le aziende italiane quantificabile in oltre 50 milioni di euro ogni anno.
Studio Blu Udine è in grado di gestire le pratiche di rivalsa del datore di lavoro quantificando l’esatto ammontare del risarcimento, che viene poi richiesto alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro, considerando in

particolare le seguenti voci: integrazione della retribuzione, ratei di tredicesima, ratei di ferie, ratei di ex festività abolite, ratei di permessi riduzione orario, festività, ratei TFR, contributi INAIL, contributi previdenziali.

La prescrizione per richiedere il risarcimento è di 2 o 5 anni, a seconda dell’entità delle lesioni. Ciò significa che possiamo intervenire per il recupero delle somme anzidette anche per gli eventi lesivi che hanno interessato i dipendenti accaduti in passato, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge.

Siamo certi che l’importanza e l’assoluta utilità di questo servizio verrebbe certamente apprezzata dai vostri clienti, considerando in particolare che all’imprenditore non è richiesta alcuna operatività particolare poiché le allegazioni che ci sono necessarie per istruire la pratica e quantificare il danno sono disponibili nella normale documentazione aziendale. Inoltre, il servizio non prevede costi a carico del datore di lavoro: gli onorari di Studio Blu Udine vengono infatti pagati direttamente dalla compagnia di assicurazione.
Quindi per il datore di lavoro il suddetto servizio è COMPLETAMENTE GRATUITO.

 

 

Rivalsa del datore di lavoro - Studio Blu

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