Risarcimento Danni

risarcimento danni

RISARCIMENTO DANNi

Il risarcimento danni, in ambito rc-auto, ma non solo, possiamo intenderlo diviso in due categorie.

“Danno patrimoniale” e “danno non patrimoniale

Il danno patrimoniale consiste la perdita, distruzione o danneggiamento di un bene appartenente al patrimonio di un soggetto, immediatamente e naturalmente valutabile in termini monetari.
Il danno patrimoniale si suddivide in due categorie:

danno emergente” o “lucro cessante,
Per danno emergente si intendono tutti i danni a cose materiali: Automobili, motocicli, velocipedi, imbarcazioni, e quindi tutti gli oggetti anche personali: Abiti indumenti, occhiali, orologi e materiali trasportati riguardanti attività lavorative. Precisiamo che il risarcimento riguardante il danno a cose è quantificabile in misura non superiore al valore commerciale del bene al momento del sinistro.
Per Danno emergente si considera tale la lesione diretta del patrimonio del soggetto danneggiato (costi necessari nell’imminenza dell’accadimento, ad es: Carro attrezzi, auto danneggiata, allagamento causa perdita d’acqua nell’appartamento superiore con conseguenti danni all’appartamento sottostante, l’abbattimento di un albero il quale finisce sopra il garage del confinante) e quindi il risarcimento di tutte le spese mediche o strumenti di ausilio alla riabilitazione, ad es: Stampelle, busti, collari e altro, necessari al danneggiato.

Lucro cessante, lesione in prospettiva del patrimonio, ovvero mancato guadagno conseguente al fatto dannoso (mancati introiti economici dell’attività professionale del soggetto, causa un sinistro stradale o di altro genere che lo ha costretto inrisarcimento danni ospedale). Una particolare accezione del lucro cessante è dovuta al danno specifico, ovvero la perdita definitiva (parziale o totale) della capacità reddituale del soggetto a seguito del danno fisico subito.

*     Il Danno patrimoniale può incidere in diverse fattispecie riguardanti l’attività lavorativa:
Il danneggiato può continuare la sua vita lavorativa, ma ottemperare al proprio mestiere con maggior fatica e sofferenza causa le conseguenze lesive riportate, tale situazione chiamasi cenestesi lavorativa, la quale deve essere risarcita con una personalizzazione o appesantimento del risarcimento.

  *     Un altro aspetto del Danno patrimoniale può delinearsi con la perdita in parte o totale, da parte del danneggiato del proprio reddito, causa le lesioni fisiche, non è in grado di produrre reddito o non né produrrà in futuro. In questo caso dovrà essere preso in considerazione il reddito perduto.

*    Il danno patrimoniale, nell’espressione lavorativa-professionale, si evidenzia anche nel caso in cui il danneggiato non possa più esercitare le mansioni che svolgeva prima dell’evento lesivo, (demansionamento),  ma possa comunque svolgere altre attività che gli portino reddito; in tal caso vi può essere una differenza tra il reddito nei due aspetti lavorativi, tale differenza deve essere presa in considerazione.

*    Ultimo ma non meno importante aspetto lesivo è quando la vittima non aveva un’occupazione o un’attività e causa l’invalidità riportata non potrà averne neanche in futuro. Anche questo esempio può essere inserito nella fattispecie del danno patrimoniale da lucro cessante

Danno non patrimoniale trattasi di lesione di un bene di una persona (sia essa fisica che giuridica) per il quale non esiste un valore di mercato o un prezzo sebbene, in sede di quantificazione si giunga comunque ad una conversione in termini economici. Si pensi all’onore, alla salute, al dolore seguente alla perdita di una persona cara.
Il danno non patrimoniale viene espressamente previsto nel Codice Civile con l’art. 2059, il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Si possono distinguere nel danno non patrimoniale tre diverse accezioni:

Accezione Biologica: Lesione dell’integrità psicofisica di una persona, suscettibile di valutazioni medico legale.

Accezione Morale: Dolore e sofferenza fisica o psichica (ansia, stress, insonnia, solo se prolungati nel tempo), conseguenti all’evento lesivo.

Accezione esistenziale: Lesione di diritti o interessi costituzionalmente protetti e inerenti alla persona umana, diversi dalla salute, che sconvolgono le attività interpersonali e le abitudini di vita precedenti del soggetto, (il relazionarsi con gli altri, il non poter più praticare sport o hobbies e altro).

risarcimento danni

Queste categorie sono state a lungo considerate quali autonome voci di danno. A seguito di una serie di pronunce della Cassazione del 2008 (le cosiddette “Sentenze di San Martino”) oggi la distinzione tra biologico, morale ed esistenziale ha una funzione prettamente descrittiva dell’unica categoria di risarcimento danno non patrimoniale, considerata dalla Suprema Corte come indivisibile sebbene diversamente quantificabile facendo riferimento alle suddette definizioni.

Parleremo quindi, di accezione biologica, morale od esistenziale del danno non patrimoniale e non più, quindi, di danno biologico, morale o patrimoniale.
Ovviamente ci sarebbe molto altro da dire su questi concetti, in materia di risarcimento danni, del resto esistono intere biblioteche di diritto per ciascuno di essi.
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