Paziente contrae l’epatite.
Portiamo alla vostra attenzione una caso nel quale La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità professionale medica con la sentenza n. 25887 del 2 settembre 2022, stabilendo che, stante l’errore medico, riguardante un paziente oggetto di trasfusione, al fine di poter considerare esistente un danno e il conseguente diritto al risarcimento, è necessaria l’effettiva esistenza di conseguenze pregiudizievoli per la salute del paziente.
Il danno biologico, infatti, non può considerarsi risarcibile in re ipsa, (evidente, eloquentemente, manifesto), dovendosi intendere non come la semplice lesione all’integrità psicofisica in sé e per sé, ma come conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona, esplicando una incidenza negativa sulle ordinarie attività dinamico relazionali.
In altre parole, affinché il danno da lesione della salute possa essere considerato risarcibile, esso deve avere per effetto la compromissione di una o più abilità ordinarie quotidiane (e comuni a tutti) della vittima.
Il caso concreto riguardava il ricorso proposto dal Ministero della Salute, il quale contestava la condanna prevista a carico del sistema sanitario al risarcimento del danno derivato ad un paziente che aveva contratto l’epatite dopo una trasfusione di sangue nel 1979. Tale paziente non aveva sopportato nessuna conseguenza lesiva fino al 1999, anno in cui scoprì di avere l’epatite. Solo dopo tale data dovette sottoporsi a visite mediche e trattamenti sanitari che gli avrebbero sconvolto la vita, a suo dire, provocandogli un forte stress.
In primo grado gli venne riconosciuto un risarcimento di oltre 73 mila euro, importo ridimensionato in secondo grado in circa 50 mila euro, parametrando però il risarcimento in considerazione della data della trasfusione e non della fase in cui effettivamente si sono verificate le conseguenze lesive sul paziente, ovvero soltanto dopo aver saputo di aver contratto l’epatite.
Tale criterio è errato per i motivi sopra esposti, pertanto l’eventuale risarcimento dovrà nuovamente essere stabilito dalla Corte di Appello soltanto con riferimento iniziale risalente al momento in cui effettivamente si sono verificate delle conseguenze lesive nel paziente, poiché prima non aveva mai avuto alcun sintomo.
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