Responsabilità civili diverse

responsabilità civili diverse

RESPONSABILITÀ CIVILI DIVERSE.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Eventi che possono essere inseriti tra le responsabilità civili diverse sono, ad esempio, sinistri causati dalla cattiva manutenzione di beni demaniali o delle strade (presenza di buche o avvallamenti sul manto stradale, sconnessioni su marciapiedi, radici di alberi esposte in zone di passaggio, pedoni e ciclisti, caduta di piante), danni condominiali, (infiltrazioni di acqua, danneggiamento agli immobili, scivolamenti, aggressioni da animali domestici), danni conseguenti all’utilizzo di prodotti difettosi.
Inoltre rientrano tra le responsabilità civili diverse gli infortuni avvenuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico come ad esempio ristoranti, bar, alberghi, supermercati, piscine, saune, centri sportivi.
In tali situazioni deve essere possibile identificare una responsabilità in capo ai proprietari dei luoghi, (scivolamenti, cadute su scalini danneggiati, danni a cose porte automatiche difettose, parcheggi ghiacciati).
Sempre meglio redigere con i responsabili una relazione sull’ accaduto, verificare se ci sono dei testimoni che abbiano assistito all’accadimento, proprio nel momento in cui avveniva, fare delle foto in modo da avere delle prove oggettive, (anche se il più delle volte il malcapitato è malconcio e ferito per cui giustamente in primo piano c’è la situazione fisica del danneggiato).
I casi più classici di responsabilità civili diverse sono le ipotesi in cui l’assistito lamenta un danno occorso in conseguenza di un difetto di manutenzione di una strada pubblica (buca, ghiaccio, radice esposta) la quale, nonostante l’uso della normale diligenza, ha determinato il sinistro. In questi casi la controparte è la pubblica Amministrazione, la quale in linea di massima risponde ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile.

dannoL’art. 2051 recita: Danno cagionato da cosa in custodia.
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che si
provi il caso fortuito”

Ora ci tocca chiarire l’aspetto riguardante il caso fortuito.
Il caso fortuito, ossia l’evento lesivo, assolutamente imprevedibile, permette di escludere il nesso di causalità liberando il custode dalla responsabilità oggettiva (la quale prescinde cioè da colpa o dolo) in merito all’occorso. La richiesta di risarcimento andrà indirizzata all’ente locale, il quale eventualmente fornirà gli estremi della compagnia di assicurazioni che potremo interpellare in un secondo momento al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti.

Eventualmente Studio Blu Udine, è disponibile a ulteriori approfondimenti.