Medico legale obiettività o accertamenti strumentali

Medico legale accertamento visivo o analisi strumentale ?

Accertamenti strumentali obiettività medico legale: Il tribunale di Padova allineato con la cassazione

Il Tribunale di Padova si allinea con l’orientamento di Cassazione in merito alla corretta interpretazione delle norme in materia di accertamenti strumentali. Con una sentenza del 20 ottobre scorso (in allegato) il giudice patavino dott. Guido Marzella specifica che il termine “visivamente” va inteso “come sinonimo di evidenza scientifica […] essendo tra l’altro pacifico che il riscontro strumentale sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello obiettivo”. Pertanto l’articolo 32 comma 3-quater deve essere inteso che richieda “unicamente che la lesione sia suscettibile di un accertamento medico legale”, ossia conferma esattamente il requisito da sempre necessario. Allo stesso modo il comma 3-ter, che riguarda l’invalidità permanente, è da intendersi che “richieda semplicemente, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, non essendovi alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per l’invalidità temporanea.” Il giudice, in ogni caso, rileva come per determinate menomazioni l’accertamento strumentale possa essere decisivo, specie nei casi di dubbia interpretazione. La sentenza appare estremamente interessante anche in altri tre punti. Il giudice specifica che il danno morale, da provarsi in maniera specifica caso per caso, vada liquidato autonomamente, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria rispetto al danno biologico. Inoltre nel caso di specie non viene considerata risarcibile la spesa relativa alla vista medico legale di controparte, essendo stata allegata per la stessa soltanto una proforma di fattura. Infine, la compagnia viene condannata a riconoscere anche le spese per l’assistenza stragiudiziale.

Testo art. 139

(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)

  1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
  1. a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o
    inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto        percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
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  1. b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
  1. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
  1. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
  1. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.
  1. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.