Moto incidente veicolo non identificato

Moto, auto o altro veicolo non identificato.

Moto, caduta autonoma o incidente con veicolo non identificato. Il danneggiato in un sinistro causato da un veicolo: Moto, auto o bicicletta, (o natante) non identificato, può richiedere il risarcimento dei danni al fondo di garanzia per le vittime della strada soltanto sempre provando che il sinistro si è verificato per colpa del conducente dell’altro veicolo e che questo veicolo fosse effettivamente esistente e non identificato. Provare vuol dire esibire delle prove oggettive: testimonianza di terze persone che hanno assistito alla collisione, parti di carrozzeria o accessori, persi durante l’impatto dal veicolo non identificato, verbali delle autorità, foto, video, riprese delle telecamere.

Nel caso di specie, riguardante un sinistro dove un soggetto, alla guida di una moto, riferiva di aver sbandato e di aver sbattuto contro un muro a causa dell’invasione di corsia di un pirata della strada, era stata giudicata inattendibile la testimonianza di una persona presente sul luogo dell’incidente, considerando invece molto più verosimile quanto riportato nel certificato medico rilasciato dall’ospedale.

caduta in moto

La Cassazione, con ordinanza 28 luglio 2020 n. 16030, ha confermato il valore probatorio preminente del certificato di pronto soccorso, contenente le dichiarazioni originarie rese dall’infortunato, conducente della moto, ai medici nelle quali non aveva fatto alcun cenno alla presenza di un’altra vettura (oltre a raccontare di essere sbandato da solo in sella alla propria moto). A questa documentazione dev’essere infatti riconosciuta “la natura di atto pubblico fide facente, sulla base del rilievo che esso sia destinato sin dall’inizio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice”. Contro un atto avente un simile valore probatorio, lo strumento previsto dalla legge è solo la querela di falso (che il ricorrente non ha però presentato, nonostante avesse cambiato versione dei fatti riguardo alla caduta autonoma
con la moto).