Strisce Pedonali investito pedone

Strisce pedonali investito pedone

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI                 – Presidente –                  Sent. n. sez. 920/2020

FRANCESCO MARIA CIAMPI                                      UP – 18/11/2020

DONATELLA FERRANTI                                                    R.G.N. 34115/2019

DANIELE CENCI                        – Relatore –

GIUSEPPE PAVICH

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Su ricorso proposto da: (omissis) nato a (omissis)

Avverso la sentenza del 02/03/2018 della CORTE APPELLO di TORINO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

sulle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI,

che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso strisce pedonali

 

RITENUTO IN FATTO

  1. La Corte di appello di Torino il 2 marzo 2018, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Biella il 7 febbraio 2012, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (omissis) responsabile del reato di omicidio colposo, con la violazione della disciplina sulla circolazione stradale, commesso il 6 settembre 2010, dunque condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto all’aggravante, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.
  2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti concordemente dai giudici di merito

Il 6 settembre 2010 (omissis), che si trovava alla guida di un autocarro all’interno di un centro urbano, ha investito, nell’immediata prossimità delle strisce pedonali, (omissis), che stava attraversando a piedi la strada, trascinandolo a terra e, così, causandone quasi immediatamente la morte.

Oltre all’art. 589 cod. pen., si è ritenuto che il conducente abbia violato l’art. 191, commi 1 e 4, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, avendo omesso di dare la precedenza al pedone che poi ha investito.

  1. Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato o da atti del processo specificamente indicati nell’impugnazione, e violazione di legge (artt. 589, comma 1, e 45 cod. pen. e 530, comma 2, cod, proc. pen.).

Si sottolinea che le contraddizioni tra le varie fonti di prova confluite nel processo, cioè la consulenza tecnica dell’ing. (omissis), il rapporto sull’incidente redatto dalla Polizia municipale e la testimonianza della sig.ra (omissis), benché sottolineate nell’atto di appello, non siano state risolte nella sentenza impugnata. In particolare – si sottolinea – la consulenza dà atto che il pedone è stato investito con la ruota anteriore destra, i Vigili urbani scrivono, invece, che l’investimento è avvenuto con la ruota anteriore sinistra, mentre la teste oculare sig.ra (omissis) ha riferito di aver visto un uomo a terra e subito dopo la ruota di un autocarro che gli passava sopra, ma non ha riferito di aver visto il mezzo urtare l’uomo e farlo cadere a terra.

Non sussisterebbe nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento.

Ad avviso del ricorrente, la vittima al momento dell’investimento sarebbe stata già a terra e al di fuori delle strisce pedonali e ciò costituirebbe circostanza imprevista ed imprevedibile, un vero e proprio caso fortuito, sicché (omissis) (omissis) sarebbe non punibile ai sensi dell’art. 45 cod. pen.

Il ragionamento della Corte di appello, contenuto alla p. 5 della sentenza impugnata, che si riferisce, sarebbe contraddittorio rispetto alle risultanze probatorie, poiché la teste (omissis) non ha parlato di un urto tra veicolo e pedone ma soltanto di un uomo che già si trovava a terra, sicché sarebbe – si ritiene – niente più che una “mera illazione sostenere che vi sia stato un urto tra il pedone ed il mezzo” (così alla p. 4 del ricorso).

La decisione impugnata sarebbe, ancora, illogica e contraddittoria:

nel trascurare che il consulente tecnico indica come coinvolta nel sinistro la ruota destra del mezzo, mentre la Polizia municipale indica la ruota sinistra;

nell’escludere che costituisca fattore eccezionale o imprevedibile il concreto comportamento tenuto dalla vittima, peraltro già a terra prima dell’investimento, mentre – si sostiene – “tale comportamento non rientra nel limite della prevedibilità” (così alla p. 5 del ricorso);

nel non tenere conto che il veicolo era fermo ed è ripartito;

nel non fare applicazione dell’art. 530, comma 2, cod. pen., in quanto “la contraddittorietà delle prove assunte e delle perizie (…) con le dichiarazioni della teste oculare che parla di un uomo già a terra (senza aver assistito all’urto, se mai c’è stato) (…) costituiscono, senza ombra di dubbio, ipotesi di assenza, insufficienza e contraddittorietà della prova che avrebbe dovuto portare all’assoluzione” (così alla p.5 del ricorso);

nell’aver fatto applicazione dell’art. 589, comma 2, anziché comma 1, cod. pen. quanto al trattamento sanzionatorio, “prendendo per certa l’inosservanza di regola del codice della strada, senza considerare l’ipotesi risultante dalle dichiarazioni della teste oculare che riportano la realtà della vittima già a terra prima dell’investimento e non riportando urto con il mezzo, con impossibilità di prevedere l’evento; il tutto ancor più manifestamente illogico con la statuizione sul ritenere di non rilevante gravità i profili di colpa attribuiti all’imputato” (così alla p. 5 de ricorso);

Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.

  1. Il P.G. il 3 novembre 2020 ha concluso per iscritto ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
  2. Con memoria pervenuta il 13 novembre 2020 la difesa di (omissis) (omissis) ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Il ricorso si limita a reiterare, in realtà, le doglianze già svolte con il primo motivo di appello (pp. 2-6), alle quali la Corte territoriale ha offerto congrua risposta alle pp. 5-6 della decisione.

Spiega, infatti, la decisione impugnata che “risulta pacificamente accertato, attraverso i rilievi effettuati dagli operanti e le dichiarazioni della teste (omissis), che l’investimento del pedone avvenne in corrispondenza, o comunque nell’immediata prossimità, delle strisce pedonali, di talché correttamente il Tribunale ha ravvisato, a carico del conducente del mezzo pesante, l’inosservanza della regola di comportamento di cui all’art. 191, commi 1 e 4, del c.d.s. (contestato in fatto all’imputato)” (così alla p. 5).

Inoltre, la Corte di appello ha già, ed in maniera netta, escluso che il pedone possa essere caduto da solo, ipotesi che viene bollata come “mera illazione priva di qualunque riscontro” (così alla p. 5 della sentenza), precisando che la circostanza che la testimone oculare abbia dichiarato di aver visto un autocarro sormontare una persona a terra non autorizza in nessun modo a ritenere che il pedone fosse caduto da solo.

La corte di merito (pp. 3-4 della sentenza impugnata), inoltre, ha escluso la interruzione del nesso causale anche ove, in ipotesi, il pedone abbia attraversato distrattamente ed imprudentemente, essendo stato accertato nell’istruttoria che lo stesso si trovasse in corrispondenza o, comunque, nell’immediata prossimità delle strisce pedonali, richiamando al riguardo pertinente precedente di legittimità (Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014, S., Rv. 261073-01, secondo cui “In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce pedonali o nelle vicinanze. (In motivazione la Corte ha precisato che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce pedonali entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale)”; in conformità, più recentemente, Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, Sapienza, Rv. 2777703-01; già in precedenza, v., tra le altre, Sez. 4, n. 13916 del 27/03/2012, Lanfranchi, Rv. 252488-01; Sez. 4, n. 6752 del 28/05/1981, Barontini, Rv. 149692-01).

E’ stata, in sostanza, disattesa dai giudici di merito la possibilità di ricondurre la concreta fattispecie al caso fortuito, peraltro assai genericamente evocato dalla difesa alla p. 5 dell’atto di appello.

  1. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma ì, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/2020.