PEDONI INVESTITI SULLE STRISCE PEDONALI.

PEDONI INVESTITI SULLE STRISCE PEDONALI.

Riconosciuta la responsabilità di un automobilista per aver investito un pedone che stava attraversando la sede stradale in prossimità delle strisce pedonali ma non in corrispondenza di esse.

“In tema di circolazione stradale – la Cassazione chiarisce -, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona dell’attraversamento pedonale, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento pedonale avvenga sulle dette strisce pedonali o nelle vicinanze.”
pedoni

Nel caso di specie, non è stato possibile determinare se il pedone stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali. La Corte, in ogni caso, precisando che l’obbligo di consentire l’esercizio del diritto di precedenza va osservato anche “in prossimità” dell’attraversamento pedonale, esclude che possa costituire un elemento a favore del conducente del mezzo investitore la circostanza che il pedone si trovasse al di fuori delle strisce pedonali al momento dell’incidente.

Va ricordato che i pedoni rientrano come, “utenti deboli della strada” e quindi il codice della strada nelle sue norme e regole li tutela maggiormente.

Giova in questo caso citare (anche se solo in breve sintesi), l’art. 190 del codice della strada, nel quale viene specificato il comportamento a cui devono ottemperare i pedoni.

  • L’art 190 recita:
    I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
    Inoltre, i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine sui viali pedonali e su tutti gli spazi a loro destinati, laddove queste strutture manchino, siano interrotte o con degli ingombri, i pedoni hanno l’obbligo di circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.