Accertamento clinico strumentale

Accertamento clinico strumentale

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22066 Anno 2018-09-28

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: SESTINI DANILO

Data pubblicazione: 11/09/2018

ORDINANZA

Sul ricorso 15785-2017 proposto da:
P……………… G…………….., S……………. V…………, S………… S………………, elettivamente domiciliati in ROMA, Via P…………. 39/A, presso lo studio dell’avvocato G……………. V………………, rappresentati e difesi dall’avvocato A…………….. M……………;

  • ricorrenti –
    contro
    G………………. ITALIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE R……………. A………… 31, presso lo studio dell’avvocato A…………………… D’A……………., rappresentata e difesa dall’avvocato C…………………… R……………………;
    contro ricorrente –
    contro
    N………… ASSICURAZIONI SPA, C………………… F……………………;
    intimati –
    avverso la sentenza n. 2874/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 30/12/2016;
    udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI:
    Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
    Rilevato che:
    in relazione ai danni riportati da G………………. P…………….., S…………. S………………… e V……………….. S……………………. in un sinistro stradale, il Giudice di Pace di Lauro accolse la domanda di risarcimento soltanto in relazione all’invalidità temporanea, negando invece il risarcimento correlato all’invalidità permanente, in quanto ritenne che tale invalidità non fosse risultata accertata in conformità alla previsione dell’art. 32, comma 3 ter del D.L. n. 1/12 convertito in I. n. 27/2012; negò, inoltre, il risarcimento del danno morale;
    il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza affermando – fra l’altro – che, «nell’ambito delle microlesioni sia comunque necessario un “accertamento clinico strumentale” da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente (art. 32 comma 3 ter) considerando, di contro, sufficiente un mero riscontro visivo da parte del medico legale solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea (art. 32 comma 3 quater)»;
    hanno proposto ricorso per cassazione la G……………. P……………….. , S…………………….. S……………………… e V…………………. S………………., affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, la G………………… Italia S.p.A.. Considerando che:
    il primo motivo deduce «violazione e/o errata applicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. degli artt. 2554,2043, 2056 cod. civ. , del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e art. 139 cod. ass. »: i ricorrenti censurano la sentenza per avere ritenuto che «nell’ambito delle microlesioni sia comunque necessario “un accertamento clinico strumentale” da intendere quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini della risarcibilità del danno biologico permanente» e assumono che i commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 del d.l. n. 1/12 convertito nella l. n. 27/2012 «sono da leggere in correlazione alla necessità […] che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali fra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis)»;
    il motivo è fondato per quanto di ragione, ossia nella parte in cui contesta l’affermazione secondo cui, ai fini dell’accertamento dell’invalidità permanente, sia sempre necessario un referto di diagnostica per immagini;accertamento
    deve infatti considerarsi che questa Corte si è già espressa al riguardo, sia con la pronuncia n. 18773/2016 (sunteggiata dai ricorrenti) sia –più recentemente- con la sentenza n. 1272/2018 che ha affermato il principio secondo cui «in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l’art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall’art. 32, comma 3 – ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale»;
    alla stregua di tale principio, cui il Collegio intende dare continuità, deve comunque ritenersi che, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale;
    la sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale perché accerti se l’invalidità permanente lamentata dagli odierni ricorrenti possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale;
    il secondo motivo-attinente al risarcimento del danno morale che il giudice di merito non ha riconosciuto- resta assorbito, in quanto la statuizione sul danno morale è suscettibile di essere influenzata dalla decisione relativa alla sussistenza o meno dell’invalidità permanente;
    il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di lite.
    P.Q.M.
    La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche le spese di lite, al Tribunale di Avellino, in persona di altro magistrato.

 

Roma, 8.5.2018

 

Il Presidente