Responsabilità pedone sentenza di Cassazzione 25/01/2017
La Cassazione è tornata a trattare il tema della responsabilità del pedone coinvolto in un sinistro stradale. Secondo gli ermellini non costituisce un evento eccezionale e imprevedibile, tale da escludere la responsabilità del conducente di un autoveicolo, l’attraversamento in orario notturno, da parte di un pedone, di una strada costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo, il conducente in tale circostanza avrebbe dovuto moderare inanzitutto la velocità e prestare più attenzione, in quanto e logico che in un centro abitato circolino anche pedoni ciclisti, bambini, anziani, anche se quest’ultimi utenti deboli e da tutelare, alle volte potrebbero commettere imprudenze, un infrazione, in merito a ciò.
- l’articolo 191 (Comportamneto dei conducenti nei confronti dei pedoni). Comma 2 Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
In tale condizione, infatti, il conducente un’autovettura deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e tenere conseguentemente un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli.
Ad ogni modo vi è un comportamento imprudente e assai rischioso, anche da parte del pedone, il quale attraversa la carreggiata in diagonale in un centro abitato, ma in un tratto di strada privo delle strisce pedonali e in orario notturno, quando la visibilità non è delle migliori anche quando c’è l’illuminazione pubblica. Tale azione determina la corresponsabilità del pedone, in quanto dovevo essere meno incauto.
In un incidente stradale la responsabilità si divide tra la parti coinvolte in percentuale %, che verrà decisa da parte dei giudici, con la stessa percentuale di attribuzione della responsabilità, verranno calcolate anche le spese sostenute e il risarcimento riguardante il danno biologico e l’eventuale danno patrimoniale.