responsabilità pedone coinvolto in un sinistro stradale

Responsabilità pedone investito da veicolo nuova sentenza Cassazione 25/01/2017

Quando e in che misura, ma soprattutto per quali motivazioni si evidenzia una responsabilità anche del conducente, anche quando, come nel caso in oggetto vi è un comportamento, “poco attento” da parte del pedone.
La Cassazione è tornata a trattare il tema della responsabilità pedone coinvolto in un sinistro stradale. Secondo gli ermellini non costituisce evento eccezionale e imprevedibile, tale da escludere la responsabilità del conducente di un autoveicolo, l’attraversamento trasversale della carreggiata, anche se trattasi di comportamento non del tutto consono al codice della strada, in un orario notturno, da parte di un pedone, su una strada costeggiata da entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, praticamente in pieno centro abitato, anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo, per la regolarizzazione del transito ai pedoni. Il conducente in tale circostanza avrebbe dovuto moderare innanzitutto la velocità e prestare più attenzione, in quanto e verosimilmente logico che in un centro abitato circolino anche pedoni, ciclisti, bambini, anziani, persone diversamente abili, le quali alle volte potrebbero commettere imprudenze, in merito a ciò il conducente avrebbe dovuto porre in essere una manovra volta a evitare l’impatto con il pedone. responsabilità pedone
l’articolo 191 (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni). Comma 2 Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
In tale condizione, infatti, il conducente un’autovettura deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e
tenere conseguentemente un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli. In allegato la sentenza.
La corte nell’ultimo grado di giudizio, per quanto ascritto sopra, ha ritenuto opportuno riconoscere una responsabilità, pari al 35 % al conducente del veicolo investitore. In questo caso vi è una concorsualità, anche se in percentuali diverse tra le parti.