Risarcimento del danno dovuto a Fermo tecnico

Risarcimento del danno dovuto a Fermo tecnico

Risarcimento del danno dovuto al fermo tecnico 13215/2015

Responsabilità

Civile

R.G.N. 15636/2015 Cron. 13215 Rep. C.l. Ud. 14/04/2015  P.U. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO SEGRETO                                                                                                                                         – Presidente –

Dott. ANGELO SPIRITO                                                                                                                                        – Rel. Consigliere –

Dott. PAOLO D’AMICO                                                                                                                                              – Consigliere –

Dott. ANTONIETTA SCRIMA                                                                                                                                     – Consigliere –

Dott. FRANCESCA MARIA CIRIELLO                                                                                                                    – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15636-2012 proposto da:

CC                             , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XI, 13, presso lo studio dell’avvocato M.L. , che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

-ricorrente –

contro

FS                              spa, NAM                               , TM                          , TG                           , TF                            , TMA                       ;

-intimati –

avverso la sentenza n. 497/2011 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 26/05/2011, R.G.N. 224/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2015 del Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento del 3° motivo di ricorso.

risarcimento del dannoSvolgimento del processo

 Il C                            citò in giudizio TG                              (conducente), TV                               (proprietario) e la FS                       (assicuratrice del veicolo) per il risarcimento del danno subito dal proprio veicolo in occasione di un incidente stradale. Il GdP accolse l’eccezione della Fondiaria di difetto della legittimazione passiva e rigettò la domanda. Il Tribunale di Torre Annunziata accolse l’appello del C                                    e condannò la controparte al risarcimento del danno.

Propone ricorso per cassazione il C                        in tre motivi. Non si difendono gli intimati. Il C                                  ha depositato memorie per l’udienza.

Motivi della decisione
Il primo motivo censura la sentenza per non avere liquidato in favore del ricorrente il cd. Danno da sosta tecnica, sul presupposto della mancata prova “che l’attore abbia erogato somme di denaro per noleggiare altro veicolo in sostituzione di quello inutilizzabile per l’esecuzione delle necessarie riparazioni”.
Il motivo è fondato.
E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. N. 22687/13; 23916/06; 12908/04; 17963/02). Il giudice, nel rigettare la domanda sul rilievo della mancata prova circa la spesa sostenuta per il noleggio di altro veicolo, ha disatteso l’enunciato principio. La sentenza va cassata sul punto ed il giudice del rinvio procederà al nuovo esame della domanda, adeguandosi al principio di diritto enunciato.

Il secondo ed il terzo motivo lamentano, sotto il profilo dell’omessa pronunzia e sotto quello della violazione di legge e del vizio della motivazione, la mancata liquidazione del danno da ritardo, inteso come danno da lucro cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e liquidate a titolo di risarcimento del danno.

I motivi sono fondati. Infatti, il giudice avrebbe dovuto condannare i convenuti in solido al pagamento degli interessi sulla somma di euro 2500,00 (liquidata all’attualità) devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.

Anche questi motivi vanno, dunque, accolti ed il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione degli interessi nei sensi sopra detti.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione degli interessi nei sensi sopra detti.

Il giudice del rinvio provvederà, infine, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, nella persona di diverso magistrato, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015
Il Presidente

L’Estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 26 giugno 2015

Il Funzionario Giudiziario

Innocenzo BATTISTA