Ciclista causa responsabilità pedone, si provoca lesioni fisiche

Ciclista, a causa di un pedone, cade.

Ciclista, a causa di un pedone, cade e si provoca lesioni fisiche

Ciclista utente della strada che rientra nella categoria degli utenti deboli, per quanto concerne il codice della strada e di conseguenza da tutelare maggiormente.
Il ciclista sia agonistico o quotidiano, per le proprie caratteristiche quale veicolo di locomozione nel traffico urbano sia diurno che notturno, sia per la visibilità sia per l’equilibrio precario, è oggetto di coinvolgimento in un’alta percentuali di incidenti stradali, a torto o a ragione. Basti pensare che un leggero urto, provocato da un autoveicolo, può far cadere il ciclista dalla propria bicicletta e rovinando al suolo può arrecarsi non poche lesioni fisiche e nelle peggiori ipotesi addirittura fratture, traumi, contusioni, rottura del setto nasale o dei polsi.
ciclistaIn merito a quanto sopra il 16 marzo 2017 è stato presentato il disegno di legge “salva ciclisti” il quale propone una modifica all’Art. 148 del Codice della Strada fissando ad 1,5 metri la distanza laterale in caso di sorpasso di un ciclista.
Analizzando il caso in oggetto in dettaglio è da attribuire la responsabilità del pedone che con il suo comportamento inadeguato a provocato la caduta del ciclista.
Anche i pedoni sono tenuti a mantenere un comportamento che consenta di salvaguardare la sicurezza di tutti i fruitori della strada, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione (art. 140 comma 1 del Codice della Strada).
Più volte la Cassazione ha confermato che chi investe un pedone sulle strisce può essere considerato oggetto di una sorta di presunzione di colpevolezza (così, ad esempio nella sentenza di Cassazione civile, sez. III, n° 20949 del 30.09.2009), ma nella sentenza di Cassazione penale, sez. IV, n° 35957 del 19.08.2014 la Corte ha stabilito la responsabilità del pedone che causava la caduta di un ciclista “essendo, nell’occasione de quo, repentinamente scesa senza guardare da un marciapiede, così invadendo l’adiacente pista ciclabile andando a costituire un ostacolo per i ciclisti ivi transitanti”, confermando la sentenza di secondo grado del Tribunale di Firenze.