Lesioni riguardanti un minore,
non assicurato al seggiolino.
Se il minore trasportato in auto non viene collocato sull’apposito seggiolino, in caso di incidente la compagnia di assicurazioni non risarcisce le lesioni subite dal bambino in quanto il comportamento del genitore che non mette in sicurezza il figlio interrompe autonomamente il nesso di causa tra l’evento che ha determinato il sinistro e conseguenze lesive.
Lo ha stabilito una ordinanza della Terza Sezione Civile della Cassazione, la numero 3418 del 13 febbraio 2018.
Del resto, l’art. 172 del Codice della Strada stabilisce inequivocabilmente l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza e dei “sistemi di ritenuta per bambini”, adeguati al peso dei bambini stessi ed omologati, e vincola il genitore alla guida (o il conducente al quale il minore viene affidato) ad osservare la dovuta prudenza, sistemando correttamente il minore sul seggiolino.
La fattispecie concreta esaminata dai giudici riguarda il trauma commotivo subìto da un bambino di tre anni che si trovava insieme ai genitori a bordo di un’auto, la quale veniva tamponata da un veicolo non assicurato.
La questione giungeva all’attenzione del Tribunale, che confermava la sentenza di primo grado rigettante la richiesta risarcitoria per difetto di legittimazione passiva della società assicurativa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada e aggiungendo che in ogni caso le lesioni personali subite dal bambino erano da imputare al mancato uso del seggiolino. Tale elemento avrebbe portato, secondo i giudici del secondo grado di giudizio, ad escludere qualsiasi responsabilità in capo al conducente dell’altro veicolo in merito alla causazione delle lesioni, ferma restando la sua responsabilità circa il tamponamento.
Secondo la Cassazione si è verificato l’«assorbimento della intera efficienza deterministica da un’altra causa, consistente nella negligente condotta omissiva […] del conducente del veicolo sul quale viaggiava come trasportato lo stesso minore che non ha assicurato il passeggero con il dispositivo di sicurezza previsto». In altre parole le lesioni subite dal bambino e la condotta del conducente del veicolo tamponante non sono collegate tra loro in quanto la circostanza che il bambino non fosse stato assicurato al seggiolino ha interrotto il collegamento tra i due eventi, e sarebbero stati eventualmente i genitori a dover provare che il tamponamento avrebbe comunque determinato le lesioni subite dal figlio, ma in sede di merito era già stato provato che il trauma commotivo non si sarebbe verificato se fosse stato osservato l’obbligo imposto dall’art. 172 del Codice della Strada.
La Cassazione, pertanto, applica il principio della cosiddetta “causalità materiale”, in forza del quale, quando si è in presenza di fatti imputabili al comportamento di più soggetti, dei quali uno è da considerarsi di tale gravità da aver determinato da solo il fatto, tale comportamento si dovrà ritenere l’unica causa efficiente esclusiva. Pertanto, si è ritenuto che il mancato uso del seggiolino sia da considerarsi come unica ed esclusiva causa efficiente delle conseguenze lesive subite dal bambino, con conseguente rigetto del ricorso dei genitori, i quali sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio.