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Danno non patrimoniale, danno Morale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI                                                        – Presidente –
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO                                                                 – Consigliere –
Dott. STEFANO OLIVIERI                                                                – Rel. Consigliere –
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO                                                   – Consigliere –
Dott. GABRIELE POSITANO                                                       – Consigliere –

SENTENZA
– intimati –
avverso la sentenza n. 418/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/10/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito l’Avvocato          (omissis)          ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per rigetto.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza 2.10.2013 n.418, in parziale riforma della decisione impugnata, ha rigettato l’appello proposto dagli eredi di                    (omissis)          –           (omissis)          ; (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) – volto a riconoscere un maggiore risarcimento per il danno morale soggettivo e biologico patito dal de cuius in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data (omissis) , per causa attribuita in via esclusiva alla condotta colposa dell’altro conducente assicurato per la r.c.a. con            (omissis)          s.p.a., e liquidato in primo grado in misura proporzionale alla durata effettiva della vita del danneggiato, deceduto in data (omissis) per cause indipendenti dal sinistro stradale.
La Corte territoriale rilevava che, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui la categoria del danno non patrimoniale doveva considerarsi unitaria e dovevano essere evitate duplicazioni risarcitorie in relazione alla diversa nomenclatura delle voci descrittive del medesimo danno -, correttamente era stato liquidato, con “criterio tabellare”, in modo unitario il danno non patrimoniale subito dal (omissis) sulla base del concreto pregiudizio effettivamente patito in considerazione della durata reale della vita del soggetto danneggiato, e non invece della durata probabile considerata dalle Tabelle in funzione del dato statistico delle aspettative di vita.
Essendo stati risarciti, soltanto nel corso del giudizio, gli eredi di (omissis) (omissis) nonchè (omissis), anche in proprio, per le somme ad essi liquidate in primo grado, il Giudice di appello, in riforma della pronuncia del Tribunale che condannava i predetti alla rifusione delle spese di lite, dichiarava interamente compensate le spese in entrambi i casi di giudizio.
La sentenza di appello non notificata è stata ritualmente impugnata dagli eredi di (omissis) con due mezzi.
Gli intimati      (omissis           ) s.p.a. ed        (omissis)          non hanno svolto difese.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c., sostenendo che il Giudice di appello erroneamente aveva negato del tutto la risarcibilità del “danno morale soggettivo” confermando la pronuncia del Tribunale che aveva liquidato il solo “danno biologico” non ritenendo autonomamente liquidabile il danno da sofferenza psichica transeunte.
I ricorrenti richiamano la giurisprudenza formatasi – anche – successivamente alle sentenze SS.UU. nn. 26972-26975 dell’11.11.2008, che ha riconosciuto alla “sofferenza morale” (non trasmodante in patologia psichica e dunque in una lesione del diritto della salute), un ambito ontologico separato tanto dal “danno biologico” che incide sulla integrità psicofisica del soggetto cagionando una invalidità temporanea o permanente (e che ha ricevuto il crisma legislativo nella disposizione del comma 2, lett. a), art. 138 del Dlgs n. 209/2005) quanto dal danno “relazionale” (o “esistenziale”), evidenziando come le sentenze delle SS.UU. del 2008, richiamate dallo stesso Giudice di appello, non avevano affatto affermato la inesistenza o soppressione della voce di danni consistente nella sofferenza interiore, ma avevano piuttosto unificato la nozione di “danno non patrimoniale” come onnicomprensiva delle conseguenze pregiudizievoli della lesione di interessi della persona, giuridicamente rilevanti ed insuscettibili di una esatta valutazione patrimoniale, aventi copertura costituzionale (diritti fondamentali e diritti inviolabili della persona).
Il motivo è fondato.
            la Corte d’appello, dopo aver rilevato che il Giudice di prime cure aveva liquidato l’importo complessivo di euro 38.650,11 a titolo di “danno non patrimoniale” in base alle Tabelle in uso presso gli Uffici giudiziari di Roma, ha poi statuito che correttamente il “danno biologico” era stato commisurato, non alla durata probabile della vita del defunto ma alla sua durata effettiva (   (omissis)          aveva anni 53 al momento del sinistro e per un soggetto di tale età la previsione di vita della Tabella era pari ad anni 83), pur dovendosi tenere conto del fatto che la intensità del patema d’animo – non integrante più una distinta categoria di danno, essendo riconducibile anche il “danno morale soggettivo” alla unitaria categoria del danno non patrimoniale – è massima nel periodo prossimo all’evento lesivo, decrescendo poi progressivamente, richiamando al riguardo il precedente di questa Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011. Ha quindi rigettato il motivo di appello affermando che ” il criterio utilizzato dal giudice di primo grado è corretto in considerazione anche del fatto che non sussiste più una categoria a sè stante di danno morale … (Cass. sezioni unite n. 26972 del 11.11.2008).
 La esclusione della sofferenza psichica transeunte (sofferenza interiore della persona) dalla “aestimatio” del pregiudizio patito dal danneggiato, in quanto voce di danno non più “autonomamente” valutabile, contrasta con i principi di diritto affermati da questa Corte e che il Collegio condivide, secondo cui nel caso di lesioni di non lieve entità e, dunque, al di fuori dell’ambito applicativo delle lesioni cd. micro permanenti di cui all’art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il danno morale costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali presi in considerazione dall’art. 138 del menzionato d.lgs. n. 209 del 2005, con la conseguenza che va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), considerando che tale “voce”, integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel d. P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono , concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno cd. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall’altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Corte cass. sez. 3, Sentenza n. 18641 del 12/09/20111; id. Sez. 3, Sentenza n. 20292 del 20/11/2012; id. Sez.3, Sentenza n. 22585 del 03/10/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 7766 del 20/04/2016).
Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 26972-26975 dell’11.11.2008, formulato nella massima elaborata dal CED della Corte (“Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perchè costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”) non ha inteso, infatti, escludere dalla aestimatio tale componente del danno – ove allegata e dimostrata in relazione alle specifiche circostanze addotte dal danneggiato -, ma ha invece inteso ribadire il fondamentale principio di tendenziale integrale corrispondenza tra entità del pregiudizio e liquidazione dell’importo risarcitorio, secondo cui il danneggiato deve essere conseguire tutto quanto sia necessario a reintegrarlo nella situazione ex ante, ma non di più di quanto abbia effettivamente perduto. Pertanto al precipuo scopo di scongiurare il rischio, spesso verificatosi, di effetti duplicatori perversi nella liquidazione del danno, determinati dal cumulo di poste dipendenti esclusivamente dalla mera proliferazione nomenclatoria delle tipologie di lesioni tutte complessivamente riconducibili all’agire unitario quotidiano della persona, le Sezioni Unite hanno posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, quale categoria giuridica distinta da quello del danno patrimoniale, venendo a ricondurre in essa tutte le diverse “voci” elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) che non richiedono uno specifico ed autonomo statuto risarcitorio (inteso come metodologia dei criteri liquidatori per equivalente), ma possono – se fondati su circostanze di fatto apprezzabili – venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, laddove il danneggiato abbia allegato e dimostrato aspetti peculiari della fattispecie che impongano nella attività di “aestimatio” di derogare alla applicazione di criteri di liquidazione standard apprestati dalle Tabelle comunemente in uso agli Uffici giudiziari (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010), venendo a richiedere una “personalizzazione” del risarcimento. Tale è infatti la indicazione che si ritrae dalla motivazione delle sentenze delle SS.UU. citate, laddove si afferma che “determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.” Ciò che deve essere assolutamente evitato, pertanto, è la mera applicazione di automatismi liquidatori, privi di qualsiasi attinenza alla situazione concreta in cui versa la persona, tanto più resa peculiare dalle molteplici espressioni che la sofferenza assume in ciascun individuo in relazione alle specifiche contingenze della vita. La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale non significa, invece, la esclusione “tout court” della valutazione – che rimane quindi dovuta, e risponde alla esigenza di adeguare il ristoro alle peculiari caratteristiche della situazione e della persona del danneggiato – di quella componente del pregiudizio non patrimoniale consistente nel “turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferti” (cfr., in tal senso, Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 687 del 15/01/2014).
Consegue l’affermazione del principio di diritto:

  • nell’adeguamento personalizzato del risarcimento per il danno non patrimoniale, il Giudice di merito non potrà limitarsi a liquidare la componente “sofferenza soggettiva”, cumulativamente al danno cd. biologico, mediante applicazione automatica di una quota proporzionale (di regola pari ad 1/3) del valore del danno biologico; nè tanto meno risulta congrua la applicazione, anche questa automatica, di una riduzione dell’importo, come sopra calcolato, corrispondente a quella del danno biologico commisurato alla durata della vita effettiva del danneggiato (anzichè alla aspettativa di vita rilevata in base agli indicatori demografici elaborati dall’ISTAT ed assunti nel calcolo tabellare del danno biologico), ma dovrà preliminarmente verificare se e come tale specifica componente del danno non patrimoniale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente – in caso di esito positivo della verifica – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di “personalizzazione” nella specie adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti ad esprimere la intensità e la durata della sofferenza psichica.
    La situazione impugnata non è conforme ai principi di diritto sopra indicati, e deve pertanto essere cassata, avendo il Giudice di appello escluso la risarcibilità della componente del danno non patrimoniale costituita dalla sofferenza soggettiva ed omesso quindi di considerare le circostanze allegate dagli attuali ricorrenti (in seguito al sinistro            (omissis)          “aveva dovuto sottoporsi a svariati interventi chirurgici ed aveva pressochè perso la vista“) al fine di un adeguamento del ristoro del danno subito dal congiunto deceduto successivamente per altra causa.
    In conclusione il ricorso trova accoglimento, quanto al primo motivo, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che uniformandosi all’enunciato principio di diritto, procederà a nuovo esame nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16/12/2016.
Il Consigliere estensore
Il Presidente.

danno non patrimoniale