Danni riguardanti il passeggero

Danni fisici del terzo trasportato

Con la sentenza della Corte di Cassazione, la n. 25033 dell’8 ottobre 2019, gli ermellini hanno confermato la possibilità di applicare la tutela speciale garantita dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni riguardanti i danni arrecati ai trasportati soltanto nel caso in cui questi ultimi siano effettivamente “terzi”, ovvero quando nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli.

Resta escluso, pertanto, che il trasportato possa richiedere i danni alla compagnia del vettore senza l’onere di dimostrare la dinamica e la colpa del conducente nel caso in cui il veicolo sul quale era passeggero sia uscito di strada senza il coinvolgimento di un altro mezzo, come nel caso di specie portato all’attenzione della Suprema Corte (un soggetto trasportato su un motociclo che rovinava a terra senza coinvolgimento di altri veicoli).

danniSe il veicolo coinvolto nel sinistro è soltanto uno, pertanto, il trasportato deve agire contro il proprietario o il conducente e può avvalersi dell’art. 2054 comma 1 c.c. Infatti, l’art. 2054 c.c. esprime dei principi di carattere generale, che possono applicarsi a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione, compresi i trasportati.

Approfondimenti:

l’art. 141 è improntato tutto sul risarcimento dei danni del terzo trasportato e alla sola eccezione del caso fortuito, la compagnia assicuratrice sul quale viaggiava il passeggero danneggiato dovrà rifondere quest’ultimo entro il massimale minimo di legge.

Il ristoro dei danni è comunque sempre dovuto al terzo trasportato a prescindere dalle responsabilità delle parti e dalla dinamica che ha causato l’incidente.

A regolare, un eventuale rivalsa, alla compagnia assicuratrice del responsabile, da parte della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale prendeva posto il  trasportato, troviamo l art. 150; Con i criteri per la determinazione del grado di responsabilità, la normativa sulla denuncia del sinistro stradale, gli adempimenti necessari, le modalità e le condizioni per il risarcimento dei danni, i limiti e le condizioni riguardanti la risarcibilità dei danni accessori e i principi di cooperazione  di imprese assicuratrici.

L’art 2054 brevemente.

Un conducente di un veicolo è obbligato a risarcire (mediante la propria assicurazione) tutti i danni causati a persone o cose laddove non riesce a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento dannoso.

Entrambe le parti coinvolte in un incidente stradale sono equamente responsabili nella causazione di un sinistro se non viene provata oggettivamente la responsabilità di una delle due parti.